GUIDA PER IL DELEGATO ELETTO NELLA RSU
GUIDA PER IL DELEGATO ELETTO NELLA RSU
1. LE FONTI NORMATIVE
Le RSU trovano il loro fondamento giuridico nel decreto legislativo 29/93, all’art. 47.
Con questa disposizione, che si applica a tutti i settori del pubblico impiego ed a tutto il personale "contrattualizzato, è stata introdotta una disciplina del tutto nuova in materia di rappresentanza e rappresentatività che resterà in vigore fino a quando non verranno emanate norme di carattere generale, valide per tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato, in attuazione dell’art. 39 della Costituzione. Si riporta di seguito il testo dei commi da 4 a 7 dell’art. 47 del D.Lgs. 29/93.
Con l’accordo collettivo quadro sottoscritto il 7.8.1998 dalle Confederazioni e dall’ARAN è stato ufficialmente dato il via alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale in tutti i posti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni e, contestualmente è stato definito il regolamento elettorale.
Le OO.SS. con questo accordo hanno altresì formalmente rinunciato alla costituzione di proprie rappresentanze aziendali (RSA) ai sensi dell’art. 19 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori). Pertanto le RSU, una volta elette, subentrano nei singoli posti di lavoro alle RSA o altre analoghe strutture comunque denominate, nella titolarità dei diritti e prerogative sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio dell’attività negoziale, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti norme o dai Contratti Collettivi.
Le OO.SS. sui posti di lavoro possono mantenere propri terminali associativi sulla base dei rispettivi statuti, attraverso la nomina di Delegati Sindacali. Gli stessi operano quali strutture di base dell’organizzazione, con funzioni di attività e di tutela sindacale nei confronti dei lavoratori della specifica sede.
I Delegati, non hanno più competenze in materia negoziale a meno che non siano eletti nella RSU, o facciano parte degli organismi direttivi statutari dell’organizzazione sindacale, o siano da questa delegati alle trattative. Essi conservano tuttavia le prerogative, i diritti e le tutele previste per i dirigenti sindacali dalle norme di legge e contrattuali in vigore.(assemblea, affissione, permessi e distacchi, preventivo nulla-osta dell’O.S. in caso di trasferimento).
2. I COMPITI DELLE RSU
Le RSU, unitamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, partecipano, a livello di posto di lavoro, al sistema delle relazioni sindacali attraverso gli istituti della contrattazione, dell’informazione preventiva, dell’informazione successiva, della concertazione e della consultazione.
CONTRATTAZIONE
Le RSU esercitano insieme alle OO :SS. territoriali firmatarie del CCNL (art. 4, comma 3, lettera B del CCNL 1998-2001) l’attività negoziale sui posti di lavoro.
- MATERIE
La contrattazione avviene sulle seguenti materie :
a) applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal contratto integrativo di Ministero relativa a: - sistemi di incentivazione del personale;
- metodologie di valutazione ;
- ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione.
b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
c) modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero;
d) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 19 del CCNL 16 maggio 1995.
- PROCEDIMENTO DI CONTRATTAZIONE
Sarà compito del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero fissare eventuali procedure negoziali riferite alla contrattazione di posto di lavoro.
Durante le trattative le parti improntano i propri comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza al fine di prevenire i conflitti.
Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
Sulle materie di cui ai punti b), c) e d), non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
INFORMAZIONE:
Le RSU, unitamente alle OO.SS. territoriali di categoria, partecipano al sistema delle relazioni sindacali a livello di posto di lavoro attraverso gli istituti della informazione
preventiva e della informazione successiva, previsti dall’art. 6, lettera A), del CCNL 1998-2001.
- INFORMAZIONE PREVENTIVA
Ciascuna amministrazione fornisce – anche a richiesta – tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie alle RSU ed alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
- definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
- verifica periodica della produttività dell’ufficio/ente;
- criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dell’ufficio/ente;
- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro dell’ufficio/ente.
- programmi di formazione del personale;
- misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- INFORMAZIONE SUCCESSIVA
Le amministrazioni, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, forniscono un’informazione successiva:
a) stato dell'occupazione e politiche dell’organico dell’ufficio/ente;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività del servizio prestato nell’ufficio/ente;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell’ufficio/ente;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale dell’ufficio/ente;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro/ente;
f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni nell’ufficio/ente;
Per l’informazione di cui al presente comma sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
CONCERTAZIONE :
- MATERIE
Le RSU, sempre unitamente alle OO.SS. territoriali di categoria, partecipano inoltre al sistema delle relazioni sindacali a livello di posto di lavoro attraverso l’istituto della concertazione, previsto dall’art. 6, lettera B), del CCNL 1998-2001. La concertazione ha per oggetto le seguenti materie :
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell’ufficio;
b) verifica periodica della produttività dell’ufficio.
- PROCEDIMENTO
La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione di cui sopra, dalle RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL. Essa si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
Durante il periodo in cui si svolge la concertazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
CONSULTAZIONE :
La consultazione è attivata prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente in materia di organizzazione e disciplina dell’ufficio, nonché in materia di consistenza e di variazione delle dotazioni organiche.
E’, inoltre, prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all’art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro).
Durante questo periodo in cui si svolge la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
3. DIRITTI E PREROGATIVE
Le RSU sono titolari, unitamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, dei seguenti diritti e prerogative sindacali :
- diritto di indire l’assemblea dei lavoratori ai sensi dell’art. 2 dell’accordo sulle libertà sindacali del 7.8.1998 ; è necessario distinguere il diritto ad indire le assemblee da quello, attribuito ai lavoratori, di parteciparvi. Attualmente, per il comparto ministeri, i lavoratori hanno diritto a dieci ore retribuite annue per partecipare alle assemblee. Con un successivo regolamento verrà stabilita la eventuale ripartizione di tali ore tra le RSU e le OO.SS.
- diritto ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti, nella misura di 30 minuti annui per ogni dipendente in servizio nel posto di lavoro, in base agli artt. 8 e 9 dell’accordo sulle libertà sindacali e art. 5 comma 4, lett. A dell’accordo quadro sulla costituzione delle RSU ;
Il predetto contingente, disponibile dal momento dell’insediamento della RSU, sarà da questa gestito autonomamente, come previsto dall’art.9, comma 4 dell’accordo 7.8.1998 menzionato, avendo cura di assicurarne comunque una razionale distribuzione tra tutti i suoi componenti. Acquisito dall’Amministrazione il monte ore spettante, previa richiesta da inoltrare direttamente al servizio del personale dell’Ufficio/Ente, la RSU provvederà a comunicare di volta in volta i nominativi dei fruitori ed il numero delle ore utilizzate ;
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 12 dell’accordo sulle libertà sindacali e art. 5 comma 4, lett. B dell’accordo quadro sulla costituzione delle RSU ;
- diritto a fruire di locali per le riunioni e di idonei spazi per le comunicazioni interne come previsto dagli artt. 3 e 4 dell’accordo del 7.8.1998 sui distacchi e libertà sindacali ;
- divieto, in base all’art. 18 dell’accordo sulle libertà sindacali, di trasferire il componente della RSU da una unità operativa ad altra, ubicata in sede diversa, se non previo nulla osta della RSU di appartenenza.
In base all’art. 10 comma 7 dell’accordo sulle libertà sindacali del 7.8.1998 le riunioni con l’amministrazione devono essere convocate di norma al di fuori dell’orario di lavoro. Qualora ciò non fosse possibile, per le riunioni convocate durante l’orario di lavoro dovrà essere prevista in sede negoziale apposita disciplina affinchè i componenti della RSU siano considerati in servizio a tutti gli effetti, assicurando .in tal modo il concreto esercizio dell’attività sindacale.
4. CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
La consultazione dei lavoratori, iscritti e non iscritti, tramite le assemblee o altre forme ritenute idonee, costituisce lo strumento essenziale di partecipazione democratica alla formazione delle decisioni e per comporre le eventuali divergenze insorte in sede negoziale, che abbiano impedito il raggiungimento di accordi con l’amministrazione. Tali consultazioni debbono pertanto svolgersi secondo modalità che consentano la massima possibilità di espressione e di confronto delle opinioni.
5. ORGANIZZAZIONE INTERNA E FUNZIONAMENTO
La RSU dura in carica per tre anni e non può essere prorogata. I tempi e le modalità per l’elezione della RSU sono stabiliti nell’accordo del 7.8.1998 e relativo regolamento.
In caso di dimissioni di uno dei componenti prima della scadenza del mandato subentra il primo dei candidati non eletti della stessa lista.
Le dimissioni vanno comunicate per iscritto alla RSU e al servizio del Personale dell’Ente/Ufficio dove essa è costituita, insieme al nominativo del sostituto. Analoga comunicazione va data anche ai lavoratori mediante affissione all’albo.
Tuttavia, se più della metà dei componenti si dimette, la RSU decade e si deve procedere a nuove elezioni secondo le modalità stabilite dal regolamento.
La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.
Si precisa che la eventuale incompatibilità non preclude la possibilità di candidarsi alle elezioni ma va sanata solo al momento di assumere l’incarico, una volta eletti.
Le decisioni per il normale svolgimento delle attività, escluse quelle negoziali, sono assunte a maggioranza dei componenti.
Per quanto riguarda l’organizzazione interna e le decisioni relative allo svolgimento dell’attività negoziale è attualmente in fase di predisposizione da parte delle OO.SS. confederali una proposta di regolamento. Le RSU comunque potranno stabilire autonomamente propri regolamenti interni di funzionamento, che consentano un più regolare e ordinato svolgimento delle attività, nel rispetto delle regole di trasparenza e democrazia.