Mobilità del personale
Si è tenuta oggi, presso il Ministero della Giustizia, l’ennesima trattativa sulla mobilità interna del personale giudiziario, ma nessun accordo è stato ancora raggiunto.
La riunione, conclusasi in tarda serata, ha tuttavia consentito alle OO.SS. di svolgere le necessarie osservazioni sulla proposta dell’Amministrazione di modificare l’accordo del 28 luglio 1998.
La RdB P.I., nel rilevare la sostanziale inefficacia dell’accordo vigente che ha pesantemente limitato la mobilità volontaria del personale favorendo, invece, quella “forzata” mediante un eccessivo utilizzo delle applicazioni temporanee, ha insistito perché l’Amministrazione provveda alla tempestiva pubblicazione dei posti vacanti ed al conseguente interpello dei dipendenti interessati al trasferimento.
Nel dettaglio è stato richiesto che:
- i bandi vengano pubblicati rigorosamente con cadenza annuale;
- le modalità di presentazione e verifica delle domande siano semplificate;
- gli scambi di ufficio vengano consentiti tra dipendenti della stessa figura professionale, senza tener conto della posizione economica (es. anche tra B1 e B2) e senza richiedere alcun parere ai responsabili degli uffici;
- le applicazioni temporanee siano adottate in via eccezionale e solo allo scopo di sopperire con urgenza alla scopertura delle piante organiche, con interpello di tutti i dipendenti del relativo distretto.
La RdB P.I. ha inoltre insistito perché l’Amministrazione riveda le sue posizioni per una più sensibile e corretta applicazione dell’art. 42 bis (assegnazione temporanea ad altro ufficio dei lavoratori con figli di età inferiore ai tre anni) e della Legge 104/92 (per il trasferimento dei lavoratori costretti ad assistere familiari con gravi handicap): entrambe le norme, assunte dal legislatore a tutela di diritti costituzionalmente garantiti, sono state rese pressoché inefficaci a causa di rigide e controverse interpretazioni
Attualmente l’assegnazione temporanea viene limitata al compimento del terzo anno di età del figlio (mentre in realtà è solo un requisito per fruire del beneficio, così come previsto anche dalla circolare della funzione pubblica n. 192/04 del 4 maggio 2004) e “di fatto” vincolata alla concessione del parere (quasi mai favorevole) del Capo dell’Ufficio di appartenenza; per la L. 104/92 l’Amministrazione asserisce da tempo che il diritto ad ottenere il trasferimento per assistere un familiare possa essere esercitato dal dipendente solo se l’handicap esisteva al momento della sua assunzione.
L’Amministrazione ha preso tempo per sciogliere ogni riserva, rinviando la riunione al 20 febbraio p.v.