Osservazioni sul Mod. 69
Osservazioni sull’emolumento percentuale ex art. 122 n. 2 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 relativo alle riscossioni coattive introitate dall’Erario nel periodo 200-2006, nonché delle somme recuperate (ex Mod. 69) di cui all’art. 243 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia) nel periodo 1998-2006.
Dopo un’attenta lettura del verbale della seduta del 13/06/2007 e della proposta dell’Amministrazione datata 28/06/2007 relativa alle modalità di pagamento, agli ufficiali giudiziari, dell’emolumento percentuale ex art. 122 n. 2 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 relativo alle riscossioni coattive introitate dall’Erario nel periodo 200-2006, nonché delle somme recuperate (ex Mod. 69) di cui all’art. 243 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia) nel periodo 1998-2006, questa O. S. ritiene di fare alcune osservazioni in proposito.
Ex Mod. 69
1)In relazione al verbale della seduta del 13/06/2007 ed in particolare per quanto riguarda la corresponsione delle somme recuperate (ex Mod. 69) per l’anno 1998 , l’Amministrazione ha proposto tre ipotesi di liquidazione e nel procedere al calcolo delle medie dei dati accertati, ha preso come base di calcolo sia le somme al lordo che le somme al netto della quota diritti pari al 50% dell’intera somma introitata dall’Erario.
2)Non si capisce il meccanismo per la determinazione delle somme recuperate in relazione all’ex Mod. 69 per l’anno 1998, infatti l’Amministrazione in tutte e tre le ipotesi prospettate prende come elemento di calcolo anche il dato relativo al 1998 (di cui la stessa Amministrazione ne sconosce l’entità certa).
3)In riferimento invece all’anno 1999, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno quantificare le somme non comunicate dai Concessionari, prendendo in considerazione il dato dell’anno 2000. Ciò come se dal 2000 il sistema di riscossione avesse cominciato a funzionare regolarmente, ma non è così, lo sappiamo tutti. Infatti, così come non è possibile adesso quantificare le somme relative all’ex Mod. 69 relativamente a quegli anni, così non è stato possibile farlo per la corresponsione della percentuale per lo stesso periodo ed a tal proposito è a conoscenza di tutti indistintamente, come la Legge 11/2001 sia venuta in soccorso, prevedendo la determinazione forfettaria delle somme per gli anni 1998 e 1999 secondo quanto percepito nell’anno 1997.
Essendo quindi di palese evidenza che gli anni per i quali occorre determinare con esattezza le somme recuperate sono due e non uno, e cioè sia il 1998 che il 1999, ci si chiede come mai si propone di voler procedere alla loro determinazione prendendo come riferimento l’anno 2000, anno in cui il sistema di riscossione non funzionava a dovere (vuoi per la mancata comunicazione da parte degli enti di riscossione, vuoi per l’incompletezza dei dati comunicati, ecc.) e non si proceda, invece, alla determinazione forfettaria per gli anni in questione secondo quanto percepito nell’anno 1997, periodo in cui i dati sono certi ed attendibili e soprattutto tenuto conto che tale meccanismo è stato già applicato per altro emolumento e per le stesse motivazioni.
Inoltre, è parere di questa O. S. che detti emolumenti debbano essere corrisposti al solo personale in servizio nel periodo di riferimento, compreso quello attualmente in quiescenza, in quanto né la riforma del sistema di riscossione, né l’inefficienza, il malfunzionamento, la mancata trasmissione dei dati e la conseguente mancata corresponsione, sono elementi imputabili al personale o possano questi in alcun modo creare pregiudizio per la corresponsione degli emolumenti. Vieppiù che qualora detti emolumenti fossero stati liquidati nei modi e nei termini dovuti, oggi avrebbero sicuramente maturato degli interessi a favore dei beneficiari.
Percentuale ex art. 122 n. 2 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229
Per quanto riguarda la corresponsione della percentuale, tenuto sempre conto che anche detto emolumento andava corrisposto nei modi e nei termini dovuti, e considerato che, se ciò fosse avvenuto l’emolumento, sarebbe sicuramente stato trattato secondo la normativa al momento vigente.
Quindi, a parere di questa O. S., l’erogazione di tale emolumento deve essere corrisposto secondo la normativa al momento vigente per il periodo fino al I bimestre 2002, e naturalmente tenuto conto dell’attuale normativa. per il periodo successivo.
In riferimento a quanto sostenuto dall’Amministrazione sulle difficoltà operative per l’applicazione di tale procedura, si fa osservare che i dati relativi alle presenze dei dipendenti per ogni bimestre di riferimento sono già in possesso dell’Amministrazione, avendo la stessa già erogato la percentuale relativa ai pagamenti spontanei per gli stessi periodi in questione.
Invece per quanto attiene alle difficoltà operative ai fini per il riscosso locale rispetto a quello nazionale, si fa osservare che gli emolumenti relativi ai pagamenti spontanei e gli emolumenti relativi alle riscossioni coattive sono sempre stati proporzionali tra di loro, basta quindi operare una semplice proporzione tra il dato nazionale e quello locale relativo ai pagamenti spontanei e poi rapportarlo con il dato nazionale relativo alle riscossioni coattive, per poter infine determinare in misura proporzionale e sicuramente attendibile il dato relativo alle riscossioni coattive locali.
Le suddette proposte, avanzate nel rispetto delle norme ordinamentali e contrattuali da questa O. S., se condivise dalle altre OO.SS. e dalla stessa Amministrazione, permetterebbero ai legittimi beneficiari di poter percepire, sia nella forma che nella sostanza, gli emolumenti che avrebbero già dovuto percepire da diverso tempo e, nel contempo, metterebbero l’Amministrazione al riparo da innumerevoli ricorsi che la vedrebbero sicuramente soccombere con aggravio di spese ed interessi e conseguentemente con enorme danno a carico dell’Erario.
Roma 10.7.2007