decreto legge 112/08: VISITE MEDICHE
Il decreto 112 del ministro Brunetta contiene un vero e proprio attacco alla democrazia sui luoghi di lavoro oltre a creare seri dubbi di incostituzionalità laddove si crea una forte disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati.
La RdB P.I. si riserva di intraprendere tutte le iniziative necessarie per la tutela dei lavoratori e per la difesa dei diritti cancellati a colpi di legge, con buona pace della c.d. privatizzazione del lavoro pubblico.
Ciò nonostante si vede costretta a chiedere alla Direzione Generale del personale chiarimenti circa il comportamento che dovrà assumere il lavoratore rispetto alla malattia: in particolare in riferimento “all’obbligo di recarsi in una struttura pubblica dopo i primi 10 giorni di malattia o comunque al secondo certificato medico nel corso dell’anno solare”. Visto che le certificazioni relative ad assenze superiori ai dieci giorni o comunque la seconda assenza di malattia nel corso dell’anno non saranno più di competenza del medico di famiglia, sarebbe opportuno chiarire da quale struttura sanitaria pubblica dovranno, invece, essere rilasciate: ospedale, pronto soccorso, ambulatorio pubblico o distretto ASL.
A questo punto cosa dovrà fare un dipendente pubblico che magari risulta malato per la seconda volta in un anno (e magari queste due malattie insieme non raggiungono neppure i famigerati dieci gironi): recarsi febbricitante o infortunato in un ospedale, ecc… per farsi rilasciare la certificazione richiesta oppure ha la possibilità di invitare la struttura pubblica ad inviare un medico a casa?
Nell’uno o nell’altro caso urge una risposta infatti il legislatore, come al solito, ha emanato una legge senza prevederne le conseguenze.
Sarebbe davvero troppo che ricadesse sul lavoratore l’onere di risolvere sul piano pratico quanto il legislatore non ha previsto.
Anche la federazione dei medici di famiglia (vedi secondo allegato) resta molto perplessa circa la definizione della struttura pubblica.