Procura di torino: ancora difesa del part-time
In allegato, l'intervento di RdB PI in risposta alle precisazioni del ministero, che alleghiamo.
Come già precisiato nella nota del primo ottobre 2009, le modifiche apportate dal legislatore all’art. 1, comma 58, della Legge 662/96 non consentano in ogni caso agli uffici periferici, neppure a seguito di atto di concertazione con le parti sindacali, di individuare nuovi e diversi criteri di valutazione delle richieste di part time o, addirittura, di rivedere tutte le domande già autorizzate; al Responsabile della gestione del personale (Capo dell’Ufficio o, negli uffici dove è presente, Dirigente amministrativo) è attribuito soltanto il diritto/dovere di esprimere un parere sulle domande presentate dal personale interessato alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro, ma nulla di più.