Tribunale di Roma - Mansioni Assistenti Giudiziari.
La USB P.I. è costretta ad intervenire ancora una volta sulla illegittimità degli ordini di servizio riguardanti gli Assistenti Giudiziari. In particolare si fa riferimento alla disposizione di servizio dell’11 marzo 2013 a firma del direttore Amministrativo dr. Stefano Apicella con il quale si precisa che gli Assistenti Giudiziari sono tenuti ad apporre i depositati sugli atti pervenuti in Cancelleria, in mancanza dei Funzionari.
E’ inutile sottolineare che il Funzionario Giudiziario appartiene all’ area terza mentre l’Assistente all’area seconda, pertanto in nessun caso gli si possono affidare compiti senza il previsto pagamento delle mansioni superiori.
La disposizione è stata emanata dal direttore della XII Sezione Civile dopo aver consultato il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Roma ed avere incassato un parere scritto in tal senso.
La USB P.I. ribadisce che l’Assistente Giudiziario non può e non deve sottoscrivere i depositati sugli atti così come si evince dall’attenta lettura del nuovo ordinamento professionale di cui alla tab. A allegata al CCNI 29 luglio 2010. Né tanto meno si possono far svolgere attività all’Assistente Giudiziario per adeguarle alle esigenze del momento stravolgendo la declaratoria delle mansioni in spregio alle normativa vigente.
La misura è veramente colma non si può continuare a sfruttare il personale in mansioni superiori perché vi è carenza di organico.
Tra l’altro con il blocco delle assunzioni la situazione è destinata a peggiorare ed è impensabile che chi rimane deve sopperire alle croniche carenze.
Non ci sembra che l’amministrazione centrale si faccia tanti scrupoli a sottrarre personale dalle cancellerie per distaccarlo o comandarlo in altri uffici, né sembra che punti i piedi perché la Giustizia abbia una deroga per le assunzioni, però di contro si pretende che il personale sopperisca a tutto ciò.
Bene è arrivata l’ora che chi gestisce la cosa pubblica si faccia carico di farla funzionare con i mezzi che ha a disposizione, facendo se del caso anche scelte coraggiose, piuttosto che obbligare le lavoratrici ed i lavoratori a svolgere compiti non propri, ma quel che è più grave al di sopra delle loro forze.
E’ troppo facile fare da scarica barile fino ad arrivare a coloro che obtorto collo debbono soccombere, per paura di eventuali procedimenti disciplinari o altro.
Questa O.S. rammenta che il Direttore Generale, con sua risposta a quesito del 19 maggio 2011 Prot. n. 1161/11/10342/GM/I trasmessa alla Corte di Appello di Catania, ha chiarito i compiti propri dell’Assistente Giudiziario. Ma vi è di più codesta Direzione Generale con nota dell’11 maggio 2012 Prot. 5385/C-SP/SDA rigettava la richiesta di scambio tra un assistente giudiziario e un cancelliere (nel caso di specie si tratta addirittura di sostituire funzionari) non essendoci corrispondenza tra i profili professionali pur essendoci corrispondenza tra livelli economici; precisando che l’attribuzione della fascia retributiva F3 per l’assistente è solo ai fini economici.
La USB P.I., a questo punto e prima di esperire le vie legali a tutela e difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori, chiede:
alla Dirigenza del Tribunale di Roma l’immediata revoca della disposizione di servizio perché illegittima;
Al Direttore Generale del personale di chiarire in maniera definitiva e senza ambiguità i compiti dell’Assistente Giudiziario.