Risposta al consiglio dell'ordine degli avvocati: applichiamo solo la LEGGE!

La Rdb Conferma lo stato di agitazione del personale giudiziario e le iniziative, già assunte presso alcuni uffici, sul rigoroso rispetto delle attribuzioni allo stesso demandato dalle norme processuali.

Ribadisce la piena legittimità dei comportamenti adottati dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, come recentemente confermato nella riunione tenuta con i vertici del Tribunale di Roma.

Precisa che attenersi alle norme processuali oltre che essere un dovere per gli operatori del diritto è garanzia per il cittadino, vero ed unico destinatario del servizio giustizia.

Sottolinea che lo stato di agitazione in atto è indirizzato in primo luogo verso il governo affinché prenda atto delle pessime condizioni in cui versa il servizio giustizia e le conseguenti difficoltà in cui sono costretti ad operare i lavoratori giudiziari, già mortificati per la mancata progressione di carriera.

Segnala anche per contrastare l’intollerabile e deplorevole atteggiamento intimidatorio assunto da alcune componenti della professione forense che l’accesso ai dati giudiziari è materia disciplinata dalle norme di diritto processuale, civile e penale, e non va strumentalmente confuso con lo sciopero bianco. In particolare:

- in materia civile: l’art. 76 disp.att. codice di procedura civile stabilisce che “le parti o i loro difensori muniti di procura, possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quello delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo”;

- in materia penale: l’acquisizione di notizie sullo stato del procedimento penale, l’esame del fascicolo e l’estrazione di copie sono attività riservate alle parti sostanziali, al difensore ovvero in caso di impedimento dal suo sostituto processuale nominato ex art. 102 cpp, nonché al procuratore speciale delle parti sostanziali nei casi di cui all’art. 122 cpp.

Da ciò ne consegue che la prassi di consentire l’accesso ai dati giudiziari, ed in particolare la consultazione degli atti processuali a qualunque soggetto munito di una semplice delega, pur se rilasciata da soggetto legittimato, deve ritenersi assolutamente contraria alla vigente normativa processuale; con lo strumento della delega può essere consentito soltanto lo svolgimento di mere attività materiali, quali il deposito di atti e il ritiro di copie.